Delibere ed atti dalle aziende sanitarie


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Atto aziendale ASL AT

Asti, 05/11/2013   

Atto aziendale ASL AT 

Non può che essere di stupore e di incredulità la reazione di FVM di fronte alla volontà di questa amministrazione di disegnare un atto aziendale che disattende completamente, con riferimento specifico alla organizzazione e strutturazione del Dipartimento di Prevenzione,  la legge 13 settembre 2013 n. 189. 

La norma è chiara: i Servizi che afferiscono al Dipartimento di Prevenzione sono almeno 6 e riconducibili tutti e sei alle funzioni previste dai livelli essenziali di assistenza (LEA) e pertanto ineludibili e infungibili.

Non solo, ma “le strutture organizzative dell’Area di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare (che sono quattro e tutte con uguale dignità e con identico significato strategico!!) operano quali Centri di responsabilità, dotati di autonomia tecnico funzionale ed organizzativa nell’ambito della struttura dipartimentale e rispondono del perseguimento degli obbiettivi Dipartimentali ed Aziendali, dell’attuazione delle disposizioni normative e regolamentari regionali, nazionali ed internazionali, nonché della gestione delle risorse economiche attribuite” 

I quattro servizi che quindi fanno parte dell’Area di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare svolgono chiaramente un ruolo specifico concorrendo tutti e quattro con uguale dignità e con il medesimo valore strategico territoriale al conseguimento dello stesso identico obbiettivo di prevenzione nel rispetto delle più moderne concezioni di one health one medicine. Il lavoro del Sian oppure del Servizio Veterinario Area B si qualifica compiutamente (e questo lo dice la legge 189) solo se accompagnato dall’analogo e strategico operato sulle produzioni primarie del Servizio di Sanità Animale  e del Servizio di Igiene delle Produzioni Animali che quindi non possono essere considerati accessori agli altri due e con  valenza organizzativa inferiore. 

Il significato e il ruolo strategico equivalente dei Servizi di Sanità Pubblica Veerinaria e Sicurezza Alimentare in ambito dipartimentale (Servizio Veterinario di Sanità Animale, Servizio Veterinario di ispezione degli alimenti di o.a.,  Servizio Veterinario Di Igiene delle Produzioni Animali , Servizio di Igiene degli alimenti e di Nutrizione) è stato definitivamente chiarito anche dalla nota del Ministro Balduzzi del 27 febbraio 2013, che ne ha sottolineato il livello decisionale in rapporto all’assetto internazionale introdotto in materia di sicurezza alimentare dalle norme del c.d. “Pacchetto Igiene” (reg. 882/2004 – 178/2002 – 852/2004 – 853/2004 – 183/2005 e direttiva 2004/41), che chiarisce, senza ombra di dubbio,  che nei Servizi dell’area di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare si collocano tutte le funzioni proprie dell’Autorità Competente in materia di Sicurezza Alimentare. 

La DGR 21-5144 del 28 dicembre 2012 conferisce, è vero, una certa discrezionalità alle aziende sanitarie nel definire il livello di complessità dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione, ma chiarisce anche, senza ombra di dubbio, che tale discrezionalità deve essere subordinata alla valutazione di specifici criteri minimi che devono essere adottati  in “rapporto all’omogeneità della disciplina di riferimento, alle funzioni attribuite, nonché alle caratteristiche e alle dimensioni del bacino di utenza, (numero dei pazienti assistiti, numero e complessità delle strutture da sottoporre a controllo, numero delle aziende zootecniche e dei capi di bestiame etc.)”. 

E’ di tutta evidenza che tali criteri, che per forza di cose devono essere applicati  in modo coerente oggettivo ed oggettivabile a tutte e sei le strutture del DP, non possono che determinare lo stesso identico livello di complessità per tutti i Servizi che insistono sullo stesso territorio e con responsabilità assolutamente equiparabili e ciò, a maggior ragione, deve valere per quelli che appartengono alla stessa Area di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare. 

Qui invece si è scelto coscientemente e con chiara determinazione di discriminare ed umiliare, con evidente pregiudizio, gran parte della Componente Veterinaria, di fatto escludendola, con inaccettabile decisione, dalla possibilità attuale e futura di ottenere la Direzione del Dipartimento stesso, privilegiando, ed è sotto gli occhi di tutti, esclusivamente la componente medica, alla quale, guarda caso, sono state assegnate solo strutture complesse. 

Si usano due pesi e due misure operando la scelta incomprensibile ed inaccettabile di penalizzare le strutture Veterinarie rispetto a quelle mediche, dimenticando che i Servizi Veterinari hanno contribuito in larghissima misura, in più di vent’anni di lavoro,  alla costruzione di un efficiente ed efficace Dipartimento di Prevenzione e che, lo voglio ricordare, sono gli unici Servizi di questa azienda ad aver ricevuto il riconoscimento ufficiale dell’Unione Europea per i risultati ottenuti nel campo della lotta alle malattie infettive. 

Tutto ciò considerato, la Federazione Veterinari e Medici, non può che esprimere il più completo disaccordo nei confronti di un Atto Aziendale inaccettabile che impoverisce in modo particolare l’organizzazione del Dipartimento di Prevenzione discriminando volontariamente e inspiegabilmente la componente Veterinaria e si riserva di procedere a tutti i livelli istituzionali per far ripristinare il corretto riconoscimento della professionalità di tutta la Dirigenza Medico Veterinaria, nel rispetto delle norme vigenti.   

Maurizio Bologna,

Segretario Regionale Sivemp

Presidente FVM Regione Piemonte                   

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Pubblicato il 11/11/2013, nella categoria: Delibere ed atti dalle aziende sanitarie